Art. 88 – Incarichi al personale dell’Area delle elevate professionalità

1. Le amministrazioni attribuiscono al personale dell’Area delle Elevate Professionalità incarichi ad elevata autonomia e responsabilità che si configurano quale elemento sostanziale dell’appartenenza all’Area.

2. Le responsabilità connesse agli incarichi di cui presente articolo possono avere prevalente contenuto gestionale ovvero, nel caso in cui sia richiesta l’iscrizione ad albi professionali, prevalente contenuto professionale. In ogni caso, essi sono conferiti su posizioni di elevata responsabilità e alta qualificazione e specializzazione, con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni, in base alle proprie esigenze organizzative.

3. Fermo restando quanto previsto all’art. 81, comma 6, lett. e) (Soggetti e materie di relazioni sindacali), ai fini del conferimento degli incarichi di cui al presente articolo, le amministrazioni tengono conto, rispetto alle funzioni ed alle attività da svolgere e alla natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali e professionali posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali e dell’esperienza acquisita dal dipendente.

4. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti al termine del periodo di prova di cui all’art. 94 (Periodo di prova), con atto scritto e motivato, dal Direttore Generale o da un suo delegato per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni. Essi sono rinnovabili.

5. La revoca dell’incarico conferito può aver luogo, prima della sua scadenza, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi ovvero a seguito di valutazione della prestazione lavorativa individuale, ai sensi del comma 7, che accerti risultati non positivi.

6. In corrispondenza di ciascun incarico, in base ad una preventiva valutazione della rilevanza delle responsabilità assunte e di altri fattori di complessità organizzativa e/o professionale, le amministrazioni definiscono un valore annuale lordo di retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, compreso tra un minimo di 3.099 Euro ed un massimo di 18.000 Euro. La retribuzione di posizione è corrisposta mensilmente ed è attribuita a valere sulle risorse destinate a retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 121 (Fondo risorse decentrate personale dell’Area EP: costituzione).

7. Lo svolgimento dell’incarico è valutato con i criteri e le procedure del sistema di valutazione adottato dall’amministrazione.

8. Con cadenza annuale, ove l’attività sia stata positivamente valutata ai sensi del comma 7, è inoltre attribuita la retribuzione di risultato, a valere sulle risorse destinate a retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 121 (Fondo risorse decentrate personale dell’Area EP: costituzione), in base al livello di valutazione conseguito. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale per il restante personale, compreso il compenso per il lavoro straordinario e con l’esclusione dell’indennità di Ateneo.

9. Alla retribuzione di risultato è destinato almeno il 15% delle risorse del fondo di cui all’art. 121 (Fondo risorse decentrate personale dell’Area EP: costituzione), al netto delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale.

10. In caso di temporanea assenza o impedimento del titolare di un incarico, le amministrazioni possono affidare un incarico ad interim ad altro dipendente inquadrato nell’Area EP. Lo svolgimento dell’incarico ad interim è retribuito con un importo, attribuito a titolo di retribuzione di risultato, non superiore al 20% del valore economico di posizione dell’incarico conferito ad interim, a valere sulle risorse di cui all’all’art. 121 (Fondo risorse decentrate personale dell’Area EP: costituzione).

11. Resta fermo quanto previsto dall’ articolo 71, comma 3, del CCNL 16/10/2008, dall’art. 75, commi 7, 8, 9 e 10, del CCNL 16/10/2008, dall’art. 76, commi 3 e 4, del CCNL 16/10/2008.