Art. 76 – Norme di Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente capo si fa esplicito riferimento al D.lgs. 626/94, al D.lgs. 242/96, al D.M. 292/96, al D.M. 382/98, al CCNQ del 7 maggio 1996 e alla legislazione in materia di igiene e sicurezza.