Art. 58 – Progressioni tra le Aree

1. Le progressioni tra un’Area e quella immediatamente superiore avvengono tramite procedura comparativa ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del d.lgs. n. 165 del 2001.

2. In caso di passaggio tra le Aree il dipendente, nel rispetto della disciplina vigente conserva le eventuali giornate di ferie maturate e non fruite.