Art. 47 – Contratti a tempo determinato per il personale in servizio

1. Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.

2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie.

3. L’accettazione di un incarico comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilito nell’atto di conferimento dello stesso.

4. Il presente articolo abroga l’art. 36 del CCNL 29/11/2007.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

Con riferimento a quanto previsto all’art. 47 (Contratti a tempo determinato per il personale docente in servizio), comma 1, le parti precisano che il periodo complessivo di tre anni scolastici ivi indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità.