Art. 41 – Docenti che Operano nell’Ambito dei Corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria e di Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento nelle Scuole Secondarie

1. In sede di redazione dell’orario di servizio scolastico si terrà conto dell’esigenza di consentire la presenza nella sede universitaria dei docenti con compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell’ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l’insegnamento nelle scuole secondarie.