Art. 176 – Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione professionale

1. A decorrere dalla data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale prevista dall’art. 165 (Norme di prima applicazione), comma 1, gli stipendi tabellari delle nuove Aree di inquadramento sono stabiliti negli importi di cui all’allegata tabella E3.1.

2. Con la medesima decorrenza indicata al comma 1, al personale di cui all’art. 165 (Norme di prima applicazione), comma 3, è mantenuta, a titolo di assegno personale non riassorbibile da corrispondersi per 13 mensilità, la differenza tra lo stipendio tabellare corrispondente alla fascia di anzianità di appartenenza attribuito ai sensi dell’art. 171 (Incrementi degli stipendi tabellari), comma 3 ed il nuovo stipendio tabellare corrispondente alla medesima fascia di anzianità attribuito ai sensi del comma 1 del presente articolo.