1. Le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica attribuiscono al personale dell’Area delle Elevate Qualificazioni incarichi ad elevata autonomia e responsabilità che si configurano quale elemento sostanziale dell’appartenenza all’Area, tra i quali è ricompreso l’incarico di direttore amministrativo che deve essere previsto presso ogni singola istituzione.
2. Le responsabilità connesse agli incarichi di cui al presente articolo possono avere prevalente contenuto gestionale ovvero, nel caso in cui sia richiesta l’iscrizione ad albi professionali, prevalente contenuto professionale. In ogni caso, essi sono conferiti su posizioni di elevata responsabilità e alta qualificazione e specializzazione, con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle istituzioni in base alle proprie esigenze organizzative.
3. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui al presente articolo, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica tengono conto delle competenze professionali possedute in relazione a quelle richieste nelle posizioni da coprire.
4. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti al termine del periodo di prova di cui all’art. 167 (Periodo di prova per il personale tecnico e amministrativo), per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni. Essi sono rinnovabili.
5. La revoca dell’incarico conferito può aver luogo, con atto scritto e motivato, prima della sua scadenza per ragioni organizzative ovvero a seguito di valutazione che accerti risultati non positivi.
6. In corrispondenza di ciascun incarico, in base ad una preventiva valutazione della rilevanza delle responsabilità assunte e di altri fattori di complessità organizzativa e/o professionale, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica definiscono un valore annuale lordo di retribuzione di posizione, da erogare per 12 mensilità, compreso tra un minimo di 5.000 Euro – che costituisce la parte fissa – ed un massimo di 15.000 Euro. La retribuzione di posizione è corrisposta mensilmente. La retribuzione di posizione – ad eccezione di una quota pari a 2.721,14 Euro, corrispondente alla parte della ex indennità di amministrazione determinata in sede di CCNL, come da ultimo rivalutata ai sensi dell’art. 174 (Ulteriori incrementi delle indennità fisse), comma 1, lett. b) è attribuita a valere sulle risorse del fondo d’istituto di cui all’art. 4 del CCNL 04/08/2010. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale per il restante personale, compreso il compenso per il lavoro straordinario e sostituisce l’indennità di amministrazione – conservandone natura e caratteristiche, anche ai fini previdenziali – che, conseguentemente, non viene più erogata.
7. Lo svolgimento dell’incarico è valutato con i criteri e le procedure del sistema di valutazione adottato dall’istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10
Le parti ritengono che, nelle more della definizione della Governance delle Istituzioni, gli incarichi di cui all’art. 159 (Incarichi al personale dell’Area delle Elevate Qualificazioni), in analogia a quanto previsto dall’art. 13, comma 3 del D.P.R. 28/02/2003, n. 132, dovrebbero essere conferiti dal Consiglio di amministrazione su