Art. 157 – Posizioni stipendiali all’interno delle Aree

1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie del profilo di appartenenza, agli stessi sono attribuiti, nel corso della vita lavorativa, incrementi stabili dello stipendio tabellare.

2. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l’altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall’allegata Tabella E3.1 sulla base dell’accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione.

3. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio; in caso contrario il passaggio alla posizione stipendiale superiore è differito, per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e nei termini di seguito indicati:

  • a) due anni di ritardo in caso di sospensione dal lavoro di durata superiore a cinque giorni per il personale amministrativo e tecnico;
  • b) un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio fino a cinque giorni per il personale amministrativo e tecnico.