Art. 147 – Aumenti Contrattuali ai Capi di Istituto

1. Ai capi di istituto, in servizio nel quadriennio contrattuale 2006-09 e che non hanno acquisito la qualifica di dirigenti scolastici, sono attribuiti i medesimi incrementi stipendiali, per tredici mensilità, spettanti al docente laureato degli Istituti secondari di II grado.