Art. 145 – Incrementi degli stipendi tabellari

1. Gli stipendi tabellari, come previsti dagli artt. 86 e 91 del CCNL 19/04/2018, sono stati incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nelle allegate Tabelle A3.1 e A3.2, con le decorrenze ivi stabilite.

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del comma 1, sono stati rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dalle allegate Tabelle B3.1 e B3.2.

3. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL 6/12/2022, l’elemento perequativo una tantum di cui agli artt. 88 e 93 (Elemento perequativo) del CCNL 19/04/2018 e di cui all’art. 1, comma 440, lett. b) della legge n. 145 del 2018 ha cessato di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è stato conglobato nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella C3.

4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 corrisposta ai sensi dell’art. 1, comma 440, lett. a) della legge n. 145 del 2018.