Art. 121 – Fondo risorse decentrate personale dell’Area EP: costituzione

1. Dall’anno di sottoscrizione del presente CCNL, il “Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP” assume la denominazione di “Fondo risorse decentrate personale dell’Area EP” e continua ad essere costituito dall’unico importo consolidato di tutte le risorse stabili di cui all’art. 65, comma 1, del CCNL Comparto Istruzione e ricerca del 19/04/2018 nonché dalle seguenti ulteriori risorse stabili non già considerate nel predetto unico importo:

  • a) retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale dell’Area delle Elevate Professionalità cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; gli importi confluiscono stabilmente, in misura intera in ragione d’anno, nel fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio;
  • b) eventuali risorse riassorbite ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  • c) risorse stanziate dalle amministrazioni, nell’ambito della propria autonomia e capacità di bilancio, per far fronte ai maggiori oneri per i trattamenti economici a carico del presente fondo, derivanti da stabili incrementi del personale dell’Area delle Elevate Professionalità;
  • d) risorse corrispondenti ai differenziali stipendiali di cui all’art. 86 (Progressioni economiche all’interno delle Aree) ed ai valori di indennità di Ateneo conservati ad personam di cui all’art. 118, comma 2, dei cessati dal servizio dell’anno precedente nell’Area delle Elevate Professionalità;
  • e) risorse pari allo 0,1% del monte salari anno 2015 relativo al personale della categoria EP, con destinazione vincolata alle progressioni economiche del personale dell’Area delle Elevate Professionalità.

2. Il fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi variabili di anno in anno:

  • a) delle risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 449 del 1997, anche per attività in conto terzi;
  • b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;
  • c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale;
  • d) delle risorse una tantum corrispondenti ai ratei di RIA e ai ratei dei differenziali stipendiali di cui al comma 1, lett. d) del personale dell’Area delle Elevate Professionalità cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
  • e) delle risorse di cui all’art. 75, comma 8 del CCNL 16/10/2008;
  • f) delle risorse autonomamente stanziate dall’amministrazione, nell’ambito della propria capacità di bilancio, per far fronte a proprie esigenze organizzative e gestionali, anche in correlazione con l’attuazione di piani e programmi UE;
  • g) delle risorse stanziate dalle amministrazioni, oltre il limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del2017, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, nel limite dello 0,22% del monte salari anno 2018 relativo al personale della categoria EP;
  • h) delle eventuali risorse una tantum corrispondenti a residui non utilizzati del fondo dell’anno precedente; in questa voce sono computate, nel primo anno di costituzione del presente fondo, le quote una tantum relative a precedenti annualità delle risorse di cui alla precedente lett. g).

3. Nella costituzione del fondo di cui al presente articolo e del fondo di cui all’art. 119 (Fondo risorse decentrate delle Aree Operatori, Collaboratori, Funzionari: costituzione) si applicano le disposizioni di legge che ne limitano complessivamente la crescita.

4. Il presente articolo abroga l’art. 65 del CCNL 19/04/2018.