Art. 117 – Indennità di specifiche responsabilità

1. Le amministrazioni, in base alle proprie finalità istituzionali, possono attribuire al personale dell’Area dei Collaboratori e dell’Area degli Operatori compiti che, pur rientrando nelle funzioni proprie dell’Area di appartenenza, comportano l’assunzione di specifiche responsabilità. In tale ipotesi, previa contrattazione collettiva integrativa di cui all’art. 81 (Soggetti e materie di relazioni sindacali), comma 3, lett. g), è possibile riconoscere a tale personale un’indennità di specifiche responsabilità, accessoria, il cui importo, non superiore a € 3.000 annui lordi salvo importi di miglior favore in essere stabiliti mediante contrattazione integrativa in base alle precedenti norme contrattuali, viene definito tenendo conto del livello di responsabilità, della complessità delle competenze attribuite, dalla specializzazione richiesta per l’espletamento dei compiti affidati, delle caratteristiche innovative della professionalità richiesta.

2. Al finanziamento dell’indennità di cui al presente articolo si provvede con le risorse di cui all’art. 119 (Fondo risorse decentrate personale delle Aree Operatori, Collaboratori, Funzionari: costituzione).