Art. 116 – Ulteriori incrementi dell’indennità di Ateneo

1. L’indennità di Ateneo di cui all’art. 4 del CCNL 28/03/2006 come da ultimo rideterminata dall’art. 8 del CCNL 6/12/2022 è ulteriormente incrementa con la decorrenza e degli importi annui lordi indicati nell’allegata tabella E2.1.

2. Al finanziamento dell’incremento di cui al presente articolo si provvede con il 50% delle risorse di cui art. 1, comma 297, lett. b) della legge n. 234 del 2021, come modificato dall’art. 5 del D.L. n. 75/2023. Per il restante 50% resta fermo quanto previsto dall’art. 5 del citato D.L. n. 75/2023.