1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 60 del CCNL 19/04/2018, sono stati incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata Tabella A2, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del comma 1, sono stati rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall’allegata Tabella B2.
3. Al personale docente incaricato esterno di cui all’art. 15 del D.P.R. 3 agosto 1990 n. 319, sono stati corrisposti incrementi mensili della retribuzione, nelle misure ed alle decorrenze previste per la posizione economica EP 2 dal comma 2.
4. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL 6/12/2022, l’elemento perequativo una tantum di cui all’art. 62 (elemento perequativo) del CCNL 19/04/2018 e di cui all’art. 1, comma 440, lett. b) della legge n. 145 del 2018 ha cessato di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è stato conglobato nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella C2.
5. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 corrisposta ai sensi dell’art. 1, comma 440, lett. a) della legge n. 145 del 2018.