1. Al personale di cui all’art. 163 (Tecnici di laboratorio) e all’art. 164 (Accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo) è attribuita una indennità professionale avente natura accessoria ed erogata su 12 mensilità.
2. L’importo dell’indennità di cui al comma 1 è definito nell’allegata tabella E3.2.